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RPB Italia — Registro Professionisti del Benessere

Regolamento del Registro

Versione v1.1 · pubblicata il 06/09/2026

Titolo I — Il Registro

Art. 1 — Oggetto e titolarità

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione al Registro dei Professionisti del Benessere, di seguito «il Registro», i diritti e gli obblighi degli iscritti, e le cause di sospensione e cessazione dell'iscrizione.

Il Registro è istituito e gestito da Daniela Gardino, persona fisica, con sede in Calle Manuel González Martín, 44 — 35006 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (Spagna), NIF Y2962339E, di seguito «il Titolare», che ne cura la tenuta, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione dei profili.

Art. 2 — Natura del Registro

Il Registro è un'iniziativa privata di qualificazione volontaria.

Non è un albo né un ordine professionale, non è istituito da legge e non esercita funzioni pubbliche. L'iscrizione non attribuisce titoli abilitanti, non conferisce facoltà di esercitare attività riservate ad altre professioni e non sostituisce autorizzazioni, licenze o requisiti previsti dalla normativa applicabile all'attività svolta.

L'iscritto resta l'unico responsabile della propria attività professionale, del rispetto degli obblighi di legge e fiscali che la riguardano, e dei rapporti con le persone che a lui si rivolgono.

Art. 3 — Che cosa il Registro verifica

Il Registro verifica requisiti, non prestazioni.

La verifica accerta che i requisiti di cui all'art. 6 siano documentati e congrui con la professione dichiarata. Non costituisce giudizio sulla qualità dei servizi resi, sui risultati ottenuti, né garanzia di alcun esito per le persone che si rivolgono all'iscritto.

Art. 4 — Assenza di gerarchie

La verifica è unica. Chi la supera è Professionista Verificato, senza livelli, gradi o classi.

Il Registro non ordina, non gradua e non classifica gli iscritti, né attraverso denominazioni distinte, né attraverso segni aggiuntivi, né segnalando elementi facoltativi non dichiarati.


Titolo II — Ammissione

Art. 5 — Chi può chiedere l'iscrizione

Può chiedere l'iscrizione la persona fisica maggiorenne che esercita una delle professioni del benessere ricomprese nell'elenco del Registro, e che è in grado di documentare i requisiti di cui all'art. 6.

A ciascun iscritto corrisponde una sola professione, verificata contro i titoli presentati. Gli ambiti di competenza, dichiarati dall'interessato, sono descrittivi e in numero libero: indicano dove opera, non sono oggetto di verifica e non sono certificati dal Registro.

Art. 6 — I quattro requisiti di ammissione

L'ammissione richiede quattro requisiti, tutti obbligatori e nessuno superiore agli altri:

  1. Identità — documento d'identità in corso di validità;
  2. Titolo di studio e formazione — titoli e attestati, valutati per congruità con la professione dichiarata;
  3. Codice Etico e Regolamento — sottoscrizione di entrambi i documenti, con accettazione, versione, data e ora registrate;
  4. Colloquio di valutazione — colloquio condotto dalla Commissione di verifica, concordato dopo l'invio della pratica.

Il requisito formativo può essere documentato indifferentemente da un percorso svolto presso un'accademia accreditata dal Registro o da attestati presentati dall'interessato. Le due strade sono equivalenti ai fini della verifica.

I criteri di congruità della formazione sono deliberati dalla Commissione di verifica e sono interni: il Registro non pubblica soglie o monte ore minimi.

Art. 7 — Elementi facoltativi

La polizza di responsabilità civile professionale e i certificati di specializzazione sono facoltativi.

La loro presenza non migliora l'esito della verifica e la loro assenza non lo pregiudica, non è segnalata sul profilo pubblico e non viene resa visibile in alcuna forma. Se dichiarati, sono verificati come gli altri documenti e compaiono sul profilo come fatti.

Art. 8 — Domanda di iscrizione

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica sul sito del Registro e prende il nome di pratica. Ogni pratica riceve un riferimento univoco al momento dell'invio.

Il richiedente è responsabile della veridicità, completezza e attualità di quanto dichiara e dei documenti che carica. La presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documenti non autentici comporta il rigetto della domanda e, se accertata dopo l'ammissione, la cancellazione dal Registro ai sensi dell'art. 21.

Art. 9 — Istruttoria

L'istruttoria è condotta dalla Commissione di verifica e si articola nell'esame documentale dei requisiti, nella revisione redazionale della scheda professionale destinata alla pubblicazione, e nel colloquio di valutazione.

La Commissione può chiedere integrazioni o chiarimenti. La richiesta indica quali elementi mancano e in che forma vanno prodotti.

L'istruttoria può essere sospesa quando la pratica non è esaminabile per fatti non imputabili alla Commissione, in particolare in caso di mancata risposta a una richiesta di integrazione. La sospensione dell'istruttoria riguarda la sola pratica e non produce effetti su iscrizioni già in essere.

Art. 10 — Decisione

La decisione di ammissione compete alla Commissione di verifica ed è comunicata per iscritto all'indirizzo di posta elettronica indicato nella pratica.

L'approvazione comporta l'attribuzione del numero di iscrizione, l'addebito della quota ai sensi dell'art. 12 e la pubblicazione immediata del profilo.

Il rigetto è motivato con riferimento al requisito non soddisfatto, mai con riferimento alla persona. Il rigetto non comporta alcun addebito.

Il Registro non è tenuto ad ammettere alcuna domanda e la mancata ammissione non dà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 11 — Riesame e nuova domanda

Entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere il riesame della decisione, indicando gli elementi che ritiene non valutati o non correttamente valutati e allegando l'eventuale documentazione. Il riesame è deciso dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento ed è gratuito.

Indipendentemente dal riesame, l'interessato può presentare una nuova domanda in qualunque momento, integrando la documentazione carente. Non è previsto alcun periodo di attesa.


Titolo III — Quota e durata

Art. 12 — Quota e momento dell'addebito

L'iscrizione è subordinata al versamento della quota annuale del piano prescelto. Gli importi sono pubblicati sul sito del Registro, sono lordi e comprensivi delle imposte applicabili.

Al momento dell'invio della pratica non viene effettuato alcun addebito: sul metodo di pagamento indicato è disposta una sola verifica di validità, senza prelievo di somme.

La quota è addebitata unicamente in caso di approvazione. In caso di rigetto, di rinuncia dell'interessato o di mancata definizione della pratica, non è addebitato alcun importo.

Art. 13 — Durata dell'iscrizione

L'iscrizione ha durata di dodici mesi e decorre dalla data di approvazione.

Art. 14 — Rinnovo

L'iscrizione si rinnova per periodi di dodici mesi mediante il pagamento della quota alla scadenza.

Il Registro invia un promemoria trenta giorni prima della scadenza, con l'importo e le istruzioni per la disdetta.

Al rinnovo l'iscritto è tenuto a confermare l'attualità dei dati pubblicati e a sottoscrivere nuovamente il Codice Etico e il Regolamento limitatamente ai documenti la cui versione sia nel frattempo mutata. Se è cambiato solo uno dei due, si sottoscrive solo quello.

La Commissione può subordinare il rinnovo alla produzione di documentazione aggiornata quando i dati pubblicati risultino non più attuali o siano intervenute variazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17.

Art. 15 — Data dell'ultima verifica

Il profilo pubblico riporta la data dell'ultima verifica effettuata dal Registro. La data è fissata alla decisione di ammissione ed è aggiornata a ogni rinnovo verificato.

Art. 16 — Mancato rinnovo

Decorsa la scadenza senza che la quota risulti pagata, l'iscrizione entra in un periodo di tolleranza di quattordici giorni, durante il quale il profilo resta pubblicato e il numero di iscrizione risulta valido: il mancato pagamento non è, di per sé, una carenza dei requisiti.

Decorso inutilmente il periodo di tolleranza, l'iscrizione è sospesa ai sensi dell'art. 19.


Titolo IV — Obblighi dell'iscritto

Art. 17 — Aggiornamento dei dati

L'iscritto comunica al Registro, entro trenta giorni, ogni variazione rilevante rispetto a quanto dichiarato, in particolare: cessazione o mutamento dell'attività professionale, mutamento della professione dichiarata, perdita di titoli o requisiti, cessazione della polizza dichiarata, variazione dei recapiti.

Art. 18 — Uso degli artefatti del Registro

Con l'iscrizione attiva, e per tutta la sua durata, l'iscritto è autorizzato a utilizzare il numero di iscrizione, il Bollino di Qualità, il Badge Professionista Verificato e la Tessera Digitale nella propria comunicazione professionale, sul proprio sito e sui propri canali.

L'uso è soggetto alle seguenti condizioni:

  1. gli artefatti si utilizzano nella forma resa disponibile dal Registro, senza alterazioni di segno, colore, proporzioni o diciture;
  2. non possono essere utilizzati in modo da lasciare intendere un'abilitazione sanitaria, un titolo di legge, un'appartenenza a un ordine professionale o un riconoscimento pubblico;
  3. non possono essere utilizzati per attestare la qualifica di persone diverse dall'iscritto, né estesi a società, centri o gruppi di lavoro di cui l'iscritto faccia parte;
  4. il riferimento all'iscrizione riporta il numero per esteso nel formato attribuito dal Registro;
  5. l'autorizzazione cessa di diritto con la sospensione o la cessazione dell'iscrizione: l'iscritto rimuove gli artefatti e ogni riferimento all'iscrizione da tutti i propri materiali e canali entro quindici giorni.

Il Registro può chiedere in ogni momento la rimozione o la correzione di un uso non conforme e, se la richiesta rimane senza esito, procedere ai sensi del Titolo VI.


Titolo V — Sospensione e cessazione

Art. 19 — Sospensione

L'iscrizione è sospesa:

  1. per mancato rinnovo, ai sensi dell'art. 16;
  2. quale misura disposta all'esito del procedimento di cui all'art. 22;
  3. in via cautelare, quando siano in corso accertamenti su fatti che, se confermati, comporterebbero la cancellazione.

Durante la sospensione il profilo non è consultabile nella directory pubblica e la verifica del numero di iscrizione riporta lo stato sospeso con la relativa data. La sospensione non comporta la cancellazione dei dati.

La sospensione per mancato rinnovo cessa con il pagamento della quota e comporta il ripristino immediato della pubblicazione, senza nuova istruttoria. La sospensione disposta all'esito del procedimento disciplinare cessa alla scadenza del termine fissato nella decisione e previa verifica dell'avvenuto adempimento di quanto eventualmente richiesto.

Art. 20 — Decadenza

L'iscrizione sospesa per mancato rinnovo che non sia regolarizzata entro dodici mesi dalla sospensione decade.

L'iscrizione decaduta non è più pubblicata e non può essere ripristinata: la riammissione al Registro richiede una nuova domanda ai sensi dell'art. 8. Il numero di iscrizione precedentemente attribuito non è riassegnato ad altri.

Art. 21 — Recesso e cancellazione

L'iscritto può recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Registro. Il recesso ha effetto immediato sulla pubblicazione del profilo e impedisce il rinnovo successivo; non dà diritto al rimborso, neppure parziale, della quota già versata per il periodo in corso.

Il Registro dispone la cancellazione dell'iscritto nei casi seguenti:

  1. accertata falsità o non autenticità delle dichiarazioni o dei documenti posti a fondamento dell'ammissione o del rinnovo;
  2. perdita di un requisito di ammissione non sanata entro il termine assegnato;
  3. violazione grave del Codice Etico, o violazione reiterata dopo una misura già disposta;
  4. uso degli artefatti del Registro non conforme all'art. 18, protratto dopo la richiesta di rimozione;
  5. condotte idonee a recare pregiudizio alle persone assistite o alla credibilità del Registro.

La cancellazione comporta la cessazione immediata della pubblicazione e dell'autorizzazione all'uso degli artefatti. Non dà diritto al rimborso della quota versata.


Titolo VI — Procedimento disciplinare

Art. 22 — Svolgimento del procedimento

Il Registro può ricevere segnalazioni da chiunque, in forma scritta e non anonima, ovvero rilevare d'ufficio fatti rilevanti.

Il procedimento si svolge come segue:

  1. la Commissione valuta preliminarmente la segnalazione e la archivia se manifestamente infondata, generica o non pertinente alle materie del Codice Etico e del presente Regolamento;
  2. se il procedimento prosegue, la Commissione contesta per iscritto all'iscritto i fatti addebitati;
  3. l'iscritto può presentare osservazioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla contestazione, e chiedere di essere sentito;
  4. la Commissione decide entro sessanta giorni dalla contestazione, con provvedimento motivato comunicato per iscritto.

Le misure sono graduate in ragione della gravità del fatto e possono consistere in: richiamo scritto, richiesta di rimozione o correzione di contenuti, sospensione per un periodo determinato, cancellazione dal Registro.

Il Registro non svolge attività di conciliazione tra iscritti e terzi, non liquida somme e non si sostituisce all'autorità giudiziaria: la valutazione riguarda esclusivamente la permanenza nel Registro.

Art. 23 — Riesame

Contro le misure di cui all'art. 22 l'iscritto può chiedere il riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, indicando gli elementi che ritiene non valutati. Il riesame è deciso entro trenta giorni.

La richiesta di riesame non sospende l'efficacia della misura, salvo diversa determinazione della Commissione.


Titolo VII — Disposizioni finali

Art. 24 — Comunicazioni

Le comunicazioni del Registro all'iscritto si effettuano all'indirizzo di posta elettronica indicato nella pratica e si intendono ricevute al momento dell'invio. È onere dell'iscritto mantenerlo attivo e aggiornato.

Le comunicazioni dell'iscritto al Registro si effettuano all'indirizzo di posta elettronica registro@rpbitalia.it.

Art. 25 — Dati personali e conservazione dei documenti

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'informativa pubblicata sul sito del Registro.

La documentazione allegata alle pratiche non ammesse è cancellata decorsi novanta giorni dalla decisione.

I dati pubblicati sul profilo costituiscono l'oggetto stesso del servizio e non un consenso separatamente revocabile: la loro pubblicazione cessa con la cessazione dell'iscrizione.

Art. 26 — Modifiche e versionamento

Il presente Regolamento è versionato. Il Codice Etico ha versionamento proprio e autonomo.

Le modifiche sono pubblicate sul sito con l'indicazione della versione e della data di efficacia, e sono comunicate agli iscritti. La sottoscrizione della nuova versione è richiesta al primo rinnovo utile ai sensi dell'art. 14.

Il rifiuto di sottoscrivere la versione vigente impedisce il rinnovo dell'iscrizione.

Art. 27 — Efficacia

Il presente Regolamento si applica a tutte le domande presentate a partire dalla data di efficacia della versione vigente e, per gli iscritti già ammessi, dal primo rinnovo successivo.


Versione 1.1 — in vigore dal 6 settembre 2026